Art. 54.
(Traduzioni).

      1. Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.
      2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più breve possibile, dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti interni e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.
      3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile sono effettuate dai contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile fino all'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario minorile, ai sensi dell'articolo 5, che deve prevedere anche una nuova e autonoma organizzazione del personale.
      4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari

 

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nei confronti del personale. Al fine di uniformarsi a tali disposizioni, i mezzi di trasporto impiegati devono assicurare posto sufficiente, circolazione di aria e temperature adeguate alla stagione.
      5. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio solo quando lo richiedono la particolare pericolosità attuale del soggetto o vi è il ragionevole sospetto del rischio di fuga o quando ricorrono circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o di internati la valutazione della particolare pericolosità attuale del soggetto o della ragionevolezza del sospetto del pericolo di fuga è previamente compiuta dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni.
      6. Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto del Ministro della giustizia. È vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.
      7. Nelle traduzioni individuali e collettive i detenuti e gli internati utilizzano abiti civili.
      8. Il direttore può disporre che il personale che effettua la traduzione indossi abiti civili quando risulti opportuno per il buon esito della stessa. Nelle traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 il personale indossa sempre abiti civili.